Sapete che se volete impugnare una delibera condominiale dovete agire entro 30 giorni? Il tutto parte da un’interessante sentenza del Tribunale di Napoli (20.09.2023 n. 8555) che ci offre un fondamentale elemento di valutazione per evitare di incorrere in decadenze che possono pregiudicarci per sempre la tutela di un diritto che riteniamo violato nell’ambito della compagine condominiale. Ma partiamo dagli inizi. Innanzi tutto occorre ricordare che, quando si vuole impugnare una delibera condominiale che supponiamo sia contraria ai nostri interessi o comunque irrispettosa delle regole fissate dalla legge o dal regolamento di Condominio, occorre preventivamente esperire l’obbligatorio tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lvo 28/2010 dinanzi ad un Organismo di Mediazione Civile appositamente autorizzato dal Ministero. Solo successivamente, se non si raggiunge un accordo davanti al Mediatore, ci si può rivolgere al Giudice, istaurando un contenzioso in sede giudiziale. L’art. 1137 c.c. prevede però che la decisione a cui ci si vuole opporre vada impugnata entro 30 giorni, che decorrono o dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o gli astenuti), o dalla comunicazione della medesima (per gli assenti). Ora, per dirsi rispettato detto termine, è sufficiente aver depositato l’istanza presso l’Organismo di Mediazione nei 30 giorni? Secondo il Giudice di Napoli no. Attesa infatti la prescrizione di cui all’art. 8 del D. Lvo 28/2010, oggi riscritta dalla cd. Riforma Cartabia, l’effetto interruttivo della procedura di Mediazione si produce solo dal momento in cui la pendenza della procedura viene a conoscenza delle parti, per cui fino a che anche il Condominio non sia ufficialmente chiamato in Mediazione i termini continuano a decorrere. Proprio per assicurare la conservazione di detto effetto anche l’attore sarà così onerato della notificazione dell’istanza alla propria controparte, affinché una qualsiasi problematica relativa alle comunicazioni insorgente all’interno dell’Organismo di Mediazione prescelto non possa inficiare il rispetto degli stringenti termini fissati dall’art. 1137 c.c. Pertanto è opportuno che la parte istante si premuri di attivarsi con ogni mezzo idoneo al perfezionamento del contraddittorio con il Condominio, anche sostituendosi all’Organismo nelle comunicazioni di rito. Ciò vale anche per il successivo termine, sempre di 30 giorni, che andrà osservato per proporre l’azione giudiziale in caso di mancato accordo in sede di Mediazione: il termine decorrerà non più dal deposito del verbale negativo ma dal momento in cui la sua comunicazione perviene a conoscenza delle parti. Se non si vuole aderire ad una decisione presa dall’assemblea del Condominio, la cosa migliore da fare è quindi rivolgersi ad un legale il più in fretta possibile, per dar modo allo stesso di curare tempestivamente anche gli adempimenti da compiersi in un così ristretto termine.
E sapete come calcolare questo termine?