Con il Decreto Legislativo n. 149 del 10.10.2022, la cd “riforma Cartabia”, sono state introdotte interessanti novità sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Oltre ad operare infatti una vera e propria revisione organica del processo civile di cognizione, la riforma implementa anche i modelli di giustizia complementare. In particolare, per quanto riguarda la mediazione, è da segnalare che si è ampliato lo spettro delle materie in cui è obbligatorio esperire preventivamente il tentativo di conciliazione dinanzi all’Organismo accreditato, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale. Le liti riguardanti il Condominio rientrano fra le materie in cui è obbligatorio tentare la conciliazione dinanzi allo specifico Organismo di Mediazione prima di promuovere l’eventuale azione giudiziale dinanzi al Giudice. L’ampliamento dei poteri dell’Amministratore, ora legittimato dal nuovo art. 5 ter del D. Lvo 28/2010 ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi senza una specifica delibera assembleare, rappresenta certo un ulteriore snellimento della procedura, ma anche il particolare atteggiamento di favore verso la giustizia alternativa da parte del nostro Ordinamento. Fra l’altro l’ipotesi di andare a sentenza su contenziosi fra condomini è assai limitata anche per il rafforzamento dei poteri conciliativi del Giudice, che di fatto, fino al momento conclusivo del contenzioso giudiziale, può disporre un tentativo di mediazione, non promosso il quale nel termine fissato dal Giudice stesso si addiviene comunque ad una pronuncia di improcedibilità e quindi in pratica al rigetto della domanda, con conseguente condanna alle spese di lite. Quindi, soprattutto nelle controversie come quelle condominiali, il cui valore sostanziale è nella maggior parte dei casi esiguo e proseguire dinanzi al Giudice sarebbe oggettivamente molto più laborioso e costoso, risolvere la vertenza in sede conciliativa, al di là dell’obbligatorietà, è certamente più adeguato nel rapporto costi/benefici. Il controllo assembleare sullo svolgimento della procedura e sulla congruità delle ipotesi di chiusura del contenzioso non è comunque ridotto o limitato. Infatti il verbale di conciliazione o la proposta del Mediatore devono comunque essere approvati dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136, 2° comma, c.c., cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore del Condominio. Se, entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta emersa nel corso della procedura di mediazione, l’assemblea dei condomini non approva, la conciliazione si intende non conclusa.