Sono ormai sempre più numerosi e univoci gli interventi che la giurisprudenza di merito pone in essere a favore degli ADR, innalzandoli a concreti ed importanti mezzi di deflazione del processo. Due recentissime sentenze danno un senso reale di questa sempre più preponderante tendenza. Con la prima pronuncia, la n. 78 del 07.02.2025, il Tribunale di Crotone ha sentenziato che rientra nelle materie in cui è obbligatorio il preventivo tentativo di conciliazione dinanzi ad un Organismo di Mediazione anche il contenzioso sorto tra l'appaltatore ed il Condominio committente. Con detta statuizione, il Giudicante ha esteso ai rapporti non strettamente condominiali (quali quelli intercorrenti fra il Condominio ed un soggetto estraneo) la mediazione obbligatoria, decidendo quindi sull’improcedibilità della domanda a fronte del mancato svolgimento della procedura di mediazione prodromica all’instaurazione del giudizio. Ciò significa che tutto ciò che gravita intorno al Condominio dovrà essere ritenuto materia condominiale, ed in caso di liti è importante che l’Amministratore tenga presente tale principio, soprattutto quando si trova in veste di attore, al fine di non vedersi rigettata la domanda in sede giudiziale per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 5 D. Lvo 28/2010. L’altra sentenza, la n. 381 del 11.02.2025 emessa dal Tribunale di Genova, sottolinea ancor più l’importanza del passaggio dinanzi al Mediatore, poiché sancisce la possibilità di accollare le spese di detta procedura alla parte che risulta soccombente nel giudizio promosso successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione. Sul principio che la fase di mediazione rientra già a pieno titolo nell’intero processo di risoluzione della lite, non potendo essere ritenuta a sé stante, ma al contrario dovendo essere completamente integrata nel contenzioso, il Tribunale di Genova ha quindi precisato che, a differenza di quanto ancora ritenuto da alcuni, il tentativo di conciliazione davanti ad un mediatore professionista non è una semplice formalità ma si inserisce nell’iter che porta alla decisione, con tutto ciò che ne consegue, compresa l’applicazione dei criteri di ripartizione delle spese fra i litiganti. Massima che d’altronde già alloggia nei più generali presupposti di condanna alle spese comminata dal Giudice, ai sensi dell’art. 12 bis del D. Lvo 28/2010, a seguito della constatazione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Il tutto a dimostrazione dell’importanza che la legge ed i tribunali attribuiscono alla Mediazione nell’ottica di un sempre maggiore incentivo al ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso giudiziale.