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Un caso di responsabilità penale dell’amministratore di Condominio

2025-11-18 17:46

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Un caso di responsabilità penale dell’amministratore di Condominio

L'amministratore di condominio è tenuto a rispettare le norme di sicurezza imposte al committente ed è penalmente responsabile in caso di infortunio

La vicenda parte da una caduta accidentale di un giardiniere incaricato dall’amministratore di Condominio di riparare una grondaia.

Purtroppo la caduta è stata fatale, e l’amministratore è stato condannato in primo e secondo grado per omicidio colposo.

La Cassazione, con la sentenza 18169 del 14 maggio 2025, ha confermato il verdetto dei due precedenti gradi di giudizio.

Da quest’assunto si evincono diversi principi cardine, che ogni amministratore deve tener ben presente.

Il primo è che in ogni caso l’amministratore di Condominio, anche quando è espressamente incaricato dall’assemblea condominiale di effettuare lavori alle cose comuni, riveste la qualifica di committente; e come tale è tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice, sia essa un prestatore d’opera “artigianale” (come nel caso esaminato dalla Corte), o un appaltatore con un’organizzazione di mezzi di dimensioni maggiori.

Inoltre la responsabilità dell’amministratore, soprattutto quando la delibera gli attribuisca poteri decisionali sulla scelta del soggetto deputato ad eseguire le opere, si estende anche a specifici obblighi di informazione sui rischi esistenti sul luogo in cui deve essere eseguita l’opera e di coordinamento e cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dagli infortuni come codificate dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Poiché secondo detta normativa è da intendersi “lavoratore” a cui applicare le misure antinfortunistiche qualsiasi soggetto che presta un’attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale sottesa, e quindi anche quando interviene a titolo di favore, non è necessario configurare l’amministratore come una sorta di datore di lavoro per circoscrivere la sua responsabilità, che diventa quindi praticamente automatica ogniqualvolta non vengano rispettate queste condizioni:

- Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del professionista incaricato

- Informare sui rischi specifici legati al lavoro

- Coordinare le misure di sicurezza previste dalla legge.

Nel caso specifico i Giudici hanno accertato che l’amministratore non solo aveva mandato un giardiniere a fare lavori sul tetto con una semplice scala, ma avrebbe dovuto percepire un’oggettiva situazione di pericolo proprio dalle modalità di svolgimento di quel lavoro e dalle potenziali capacità tecniche del soggetto incaricato, evidentemente predisposto a fare altri tipi di lavori e certamente non in quota.

E tutto ciò non perde importanza nemmeno di fronte ad una potenziale condotta negligente dell’esecutore.

Tradotto in termini pratici l’orientamento degli Ermellini, peraltro consolidato già da altre pronunce sulla stessa linea, detta un fondamentale insegnamento per tutti gli amministratori di condominio: ogniqualvolta si debba incaricare una ditta per lavori di manutenzione, piccoli o grandi che siano, è bene pianificare l’intervento con imprese che siano dotate dei requisiti tecnici ed organizzativi adatti al lavoro da svolgere, e valutare insieme in ogni dettaglio i rischi per la sicurezza dei lavoratori impiegati in quell'opera.

 

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