671ec84d9500f9912249a17019e8bc36b8dfb38e.jpeg
681ab9813c595022474d57bc33ebed175cb32aa5

All Rights Reserved ©2024

P.IVA 04173611205 

G.L.O. Real Estate s.r.l.


facebook

Privacy Policy

Cookie Policy

Termini e Condizioni

L'Arbitro Assicurativo è una forma di tutela efficace?

2026-03-05 18:46

G.L.O. REAL ESTATE S.R.L.

ADR, arbitrato, adr, assicurazioni, titolo-esecutivo, efficacia, tutela-giudiziale, mediazione-civile,

L'Arbitro Assicurativo è una forma di tutela efficace?

L’Arbitro Assicurativo (AAS) fornisce un ulteriore strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa

Dal 2026 è diventato operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS), con lo scopo di fornire un ulteriore strumento di risoluzione delle controversie in materia assicurativa, alternativo a quello giurisdizionale ordinario e concorrente con altri istituti di A.D.R. (Alternative Dispute Risolution), come la Negoziazione Assistita, la Mediazione Civile o l’Arbitrato.

Anzi è bene precisare che, a discapito del nome, tale strumento non deve essere confuso con l’Arbitrato disciplinato dagli artt. 806 e ss del codice di procedura civile.

L’obiettivo è quello di fornire una giustizia rapida ed economica ai consumatori che si trovino ad affrontare controversie su servizi assicurativi, dalla gestione delle polizze al risarcimento dei danni.

Come già accade nei settori bancario (ABF) o finanziario (ACF), l’AAS si configura come strumento di carattere sostanzialmente deflattivo, che mira ad alleggerire il contenzioso giudiziale, soprattutto in quei casi in cui il valore concreto della disputa non giustifica i costi e i tempi di una lite tribunalizia.

Oltre a delimitare il ricorso all’Arbitrato Assicurativo ad un determinato valore della controversia, che ad esempio nei casi di risarcimento danni da responsabilità civile non deve superare i 25.000,00 Euro, questo nuovo sistema si presenta decisamente economico e rapido, in quanto prevede un costo fisso di 20,00 Euro, non richiede l’assistenza di un legale e genera una decisione in soli 180 giorni; inoltre è caratterizzato da una massima semplificazione della procedura, basata su un’istruttoria solo documentale.

Chi intende adire l’AAS deve però prima passare attraverso un reclamo formale, fallito il quale, anche per mera inerzia con l’inutile decorso di 45 giorni dalla sua presentazione, è legittimato ad inoltrare la domanda all’Arbitro Assicurativo; in ogni caso la procedura deve radicarsi entro 12 mesi dalla chiusura del reclamo.

Il consumatore rimane comunque libero di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

L’Arbitro Assicurativo è istituito presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed è composto da soggetti rappresentativi delle compagnie di assicurazione e delle associazioni dei consumatori; pertanto esso è un organo sì imparziale, ma ha natura solo amministrativa.

Quindi i provvedimenti dell’AAS sono privi di efficacia esecutiva.

E ciò rende detto strumento piuttosto debole nei confronti del consumatore finale.

Se da un lato infatti esso presenta un indubbio vantaggio in termini di tempo, costi e adempimenti, dall’altro l’insussistenza di effetti coercitivi ne limita sostanzialmente l’utilità per il singolo cittadino, soprattutto in quei casi in cui la complessità della materia ed il valore della posta in gioco diventano oggettivamente importanti, e rischia quindi di rimanere relegato al ruolo di mero tentativo di ottenere giustizia in maniera semplice e veloce per casi di oggettiva esiguità che non giustificano il sovrabbondante dispendio di tempo e di danaro che purtroppo caratterizza molte procedure di definizione delle controversie, in primis quella dinanzi al Giudice Ordinario.

Essendo consegnato al mero adempimento spontaneo da parte della compagnia assicurativa, la quale aderisce al provvedimento dell’Arbitro Assicurativo per ragioni tutt’al più reputazionali, all’unico fine di conservare la propria immagine commerciale sul mercato in cui opera, l’esito della procedura potrebbe di fatto essere fine a se stesso e non rappresentare per il consumatore una tutela effettiva, sia in caso di rigetto della domanda, sia in caso di inottemperanza da parte dell’Impresa eventualmente condannata, proprio perché la pronuncia finale non ha i crismi di un titolo esecutivo.

Così concepito, salvo correttivi, l’AAS si presenta quindi come strumento marginale e residuale, molto meno utile e risolutivo degli altri mezzi di ADR già offerti dal nostro ordinamento, quali, ad esempio, la Mediazione Civile o l’Arbitrato, senz’altro da preferire anche alla classica azione in sede giudiziale, che oggettivamente ha ormai tempi e costi eccessivi.

A differenza del giudizio dinanzi al Giudice Ordinario, questi mezzi, di peso economico comunque contenuto, forniscono senz’altro una tutela reale attraverso il verbale di accordo davanti al mediatore o il lodo emesso dall’arbitro, e rappresentano il giusto compromesso fra un’efficace riconoscimento dei propri diritti ed i costi necessari per raggiungerlo.  

 

Privacy Policy